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Sicurezza in condominio e supercondominio

La sicurezza sul lavoro

sicurezza-condominioIl Decreto Legislativo 81/08, che ha sostituito il Dec.to Leg.vo 626/94, individua quale responsabile della sicurezza sul lavoro - tutti gli effetti -l’amministratore di condominio. 

In particolare, nel caso in cui nei condomini gestiti vi sia del personale adibito a svolgere attività lavorativa (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), il condominio è equiparato ad un’azienda e, solo allora, l'amministratore condominiale assume la veste di datore di lavoro.

Come tale, pertanto, dovrà curare che all’interno dei condomini gestiti vengano rispettate le disposizioni di cui al Dec.to Leg.vo 81/08 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui anche l’effettuazione della valutazione rischi dei condomini.

Inoltre, ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (es. portieri, addetti alla custodia, addetti alle pulizie, addetti alla manutenzione, ecc.) dovrà fornire idonea informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del medesimo Dec.to Leg.vo, con riferimento alla mansione lavorativa svolta; agli stessi lavoratori dovrà fornire i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed idonee attrezzature.

L’amministratore di un condominio senza dipendenti è esentato dall’obbligo di redazione scritta del documento di valutazione dei rischi ma è tenuto comunque a valutare i rischi presenti all’interno del condominio per tutelare l’incolumità degli inquilini e di eventuali lavoratori di ditte appaltatrici.

Nel caso in cui il condominio debba appaltare lavori edili, rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del Dec.to Leg.vo 81/08, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente  e, come tale, assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. 

sicurezza condominioLa sicurezza antiincendio

I condomini, come tutti gli ambienti di lavoro e di vita, sono soggetti alla normativa di prevenzione incendi, per cui l’amministratore di condominio deve verificare se lo stabile rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 151/2011 (ex D.M. 16/02/1982): in altre parole, dovrà verificare se è presente un’attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendio (CPI) e controllo periodico dei Vigili del Fuoco (es. centrale termica con potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h, autorimessa con più di 9 posti auto, edifici con altezza in gronda superiore ai 24 metri, ecc.).

La sicurezza in generale

Per garantire la sicurezza dei condomini, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di verificare ed assicurare costantemente il rispetto della normativa relativa agli impianti presenti: elettrici, di terra e di illuminazione, termici, di sollevamento (ascensori e montacarichi), cancelli e barriere automatiche, ecc.

Deve anche vigilare affinché all’interno dei fabbricati gestiti non si installino attività pericolose per la vita del condominio stesso.

La presenza di amianto

Spesso nei condomini si può trovare la presenza di elementi costruttivi contenenti amianto: tetti, pavimenti, canne fumarie, parapetti, intonaci, rivestimenti, cassoni dell’acqua, serbatoi, tubazioni di scarico, rivestimenti di tubi del riscaldamento, in centrale termica, ecc.

sicurezza-condominioSecondo le norme vigenti ogni proprietario di immobili che abbia riscontrato all’interno dei propri edifici la presenza di materiali contenenti amianto (m.c.a.) è obbligato a:

  • verificarne le caratteristiche
  • comunicarlo all’ASL competente per territorio
  • effettuare la valutazione dei rischi (per i residenti e per i lavoratori)
  • dare una corretta informazione agli occupanti gli edifici (residenti o lavoratori)
  • valutare lo stato di degrado, soprattutto per i materiali esposti alle intemperie (come le coperture)
  • nominare un soggetto responsabile per tutte le attività sui m.c.a.
  • tenere idonea documentazione che identifichi le caratteristiche e la posizione dei m.c.a.
  • pianificare gli interventi manutentivi o di bonifica, dando comunicazione agli enti competenti   (Comune, ASL, ARPA, ecc.)

SERVIZI OFFERTI

Airportstudio offre la propria consulenza come punto di riferimento per la gestione della sicurezza nei condomini, aiutando l’amministratore nella gestione organizzativa, effettuando gli accertamenti e le verifiche necessarie, redigendo tutta la documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente.

Supporta l’amministratore di condominio nelle scelte tecniche, nella valutazione dell’idoneità delle ditte, nell’analisi e confronto dei preventivi, ecc.; facilita la collaborazione e provvede al coordinamento con le ditte incaricate degli interventi in genere o dell'installazione e/o della manutenzione degli impianti.

Ad esempio,esegue la redazione della valutazione rischi del condominio, seguendo le seguenti fasi di lavoro:

  • sopralluogo presso il condominio
  • individuazione, analisi e catalogazione dei rischi condominiali
  • stesura del documento di valutazione dei rischi del condominio
  • informazione e formazione dei lavoratori

Per ulteriori informazioni sulle attività dello studio consultare le seguenti pagine:

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I nostri servizi sono rivolti ai committenti proprietari o amministratori di condominio o di complessi immobiliari

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